SACERDOTIUM ET REGNUM NELLA
BOLLA "UNAM SANCTAM" DI PAPA BONIFACIO VIII

(Roma, il 13 maggio 1996)

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(Padre Alex)


INDICE GENERALE

0. INTRODUZIONE

I. IL CONTESTO DOTTRINALE IN GENERALE

II. IL CONTESTO STORICO

III. IL CONTENUTO DI "UNAM SANCTAM":
COMPENDIO GENERICO DELLE FONTI PRINCIPALI E DELL'ARGOMENTAZIONE

III./1. L'unica Chiesa di Cristo

1.1 Canticum Canticorum VI,8 (= VI,9 NOVA VULGATA)

1.2 Epistula B. Pauli ad Ephesios IV,5

1.3 Liber Genesis VI,I6

1.4 Liber Psalmorum XXI,21 (= XXII,21 NOVA VULGATA)

1.5 Evangelium secundum Joannem XIX,23

1.6 Evangelium secundum Joannem XXI,17

1.7 Evangelium secundum Joannem X,16

III./2. Le due spade nell'unica Chiesa di Cristo

2.1 Evangelium sec. Lucam XXII,38 - Matthæum XXVI,52 (comprensione di S. Bernardo)

III./3. La spada materiale è sotto l'altra

3.1 Epistola B. Pauli ad Romanos XIII,1

3.2 Reductio omnium ad unum

III./4. La piena potestà giuridica della spada spirituale

4.1 Epistola B. Pauli ad Hebræos VII,5 - 7

4.2 Ugo di S. Vittore (De sacramentis Chiristianæ fidei, lib. II) e la congiunzione papale con la Prophetia Jeremiae I,10

4.3 Epistola B. Pauli ad Corinthios prima II,15

III./5. L'ordine di Dio riguardo al Romano Pontefice

5.1 Evangelium secundum Matthæum XVI,19

5.2 Epistola B. Pauli ad Romanos XIII,2

5.3 Liber Genesis I,1

5.4 L'uso di parole di S. Tommaso per la definizione dogmatica

IV. QUESTIONI DELL'INTERPRETAZIONE

IV./1. Senza discussione: Il contenuto della definizione dogmatica finale

IV./2. Discussione: Unam sanctam = potestas directa vel indirecta in temporalibus?

V. CONCLUSIONE

VI. APPENDICE: UNAM SANCTAM (18. 11. 1302)

VII. SCHEMA (SECONDA PARTE DELL'UNAM SANCTAM)

VIII. BIBLIOGRAFIA

VIII./1. Fonti

VIII./2. Autori

SACERDOTIUM ET REGNUM NELLA BOLLA UNAM
SANCTAM DI PAPA BONIFACIO VIII

0. INTRODUZIONE

Alla fine questo lavoro scritto dovrà essere diventato un aiuto per entrare direttamente nella famosa bolla di Bonifacio VIII, Unam sanctam. Ma dobbiamo amettere subito, che ci sarà soltanto un primo viaggio molto generico. Ci interessa sopratutto il rapporto preciso tra sacerdotium et regnum in questa bolla di 1302. Perciò primo vengono date alcune spiegazioni sul contesto, cioè sul contesto dottrinale in generale e sul contesto storico. Poi viene la parte più importante, che semplicemente "racconta" il contenuto di Unam sanctam, ma con chiari riferimenti alle fonti e qualche volta già con piccole interpretazioni. Forse possono servire anche gli appendici (comprendendo la bolla e uno schema, diciamo, sulla sua parte seconda). La parte seguente tratta proprio delle interpretazioni, sopratutto considerandone la questione potestas directa oppure potestas indirecta, e nell'ambito di quella directa o con significato soltanto in spiritualibus o anche in temporalibus. L'unico punto chiarissimo prima di iniziare è solamente la definizione dogmatica finale (DS 875) sulla sottomissione di ogni uomo al successore di Pietro essendo de necessitate salutis.



I. IL CONTESTO DOTTRINALE IN GENERALE(1)

La teoria ierocratica, chiamata in genere teocrazia papale e "più giustamente ... potestas directa"(2) pur avendo radici lontane, fu concretamente formulata al principio del secolo XIII da alcuni canonisti, soprattuto da Alano, che abbandonò la dottrina del decretista Uguccione da Pisa (+ 1210), e poi questa teoria fu autorevolmente affermata e diffusa da Innocenzo IV (+ 1254), sotto la spinta della grande lotta tra papato ed impero. Nella seconda metà del '200 i canonisti l'ebbero consacrata nei loro monumentali commenti alle Decretali, trasmettendola così ai teologi, che attinsero al diritto canonico per la dottrina sul primato del papa. L'apporto dei teologi fu di grande importanza, perché permise di unificare ed inquadrare gli eterogenei elementi dei canonisti nel grande sistema teologico-scolastico. S. Bonaventura (+ 1274) più di altri contribuì a questo inserimento della teoria ierocratica nella teologia del tempo, mentre più cauta era la posizione di S. Tommaso (+ 1274). Sorse intanto, tra i teologi della generazione successiva, la giusta critica alla dottrina, ed uno dei più acuti, il francescano Pietro di Giovanni Olivi (+ 1298), pur discepolo fedele di S. Bonaventura, con geniale argomentazione ne demolì le malferme basi. Ma la nuova lotta tra i due poteri, portata dai difensori di Filippo IV il Bello (+ 1314), re di Francia, sul terreno teologico, sospinse i teologi di Bonifacio VIII a mantenere le estreme posizioni dei canonisti. Egidio Romano (+ 1316) e Giacomo da Viterbo (+ 1307) consolidarono ed allargarono la teoria ierocratica, facendone la dottrina del papato, e sviluppando a suo favore motivi teologici ed idee del loro maestro S. Agostino (+ 430).



II. IL CONTESTO STORICO(3)

Alla genesi del documento stavano anche e sopratutto le rivalità tra Bonifacio e Filippo il Bello. Già nel 1294 e nel 1295 Filippo ebbe imposto un tributo agli ecclesiastici del suo regno per finanziare la campagna imperialista che stava conducendo contro l'Inghilterra. Il papa, che era contrario alla guerra, si lanciò alla difesa delle immunità ecclesiastiche con la bolla Clericis laicos (24. 2. 1296), senza però nominare il re, il quale comunque rispose il 17. 8. 1296 con la proibizione di esportare valuta dalla Francia e privando così il papa degli introiti pecuniari provenienti dal clero francese. Bonifacio pubblicò allora un'altra bolla rivendicando la libertà della Chiesa (Ineffabilis amor - 20. 9. 1296).

La reazione contro le due bolle fu tumultuosa ed anche una parte degli ecclesiastici si schierò con il re, inviando una lettera di protesta al papa (31. 1. 1297) firmata dagli arcivescovi di Reims, di Sens e di Rouen. Bonifacio fu costretto a far marcia indietro e mitigare il senso delle precedenti con altre due bolle (De temporum spatiis e Romana mater Ecclesia, entrambe del 7. 2. 1297). Seguirono, sempre in tono conciliante, la bolla Coram illo fatemur (28. 2.) e la costituzione Etsi de statu (31. 7.). Si addivenne così ad un accomodamento provvisorio, al quale contribuì non poco la canonizzazione del re Luigi IX (11. 8.).

Ma il dissidio infuriò di nuovo qualche anno dopo e con maggior asprezza. Fin dall'anno 1298 Filippo provocava Bonifacio ad esercizio più severo della pontificale potestà. Gli avversari del papa, pilotati dai cardinali della casa Colonna e da una parte della nobiltà romana, tentarono non solo di esautorarlo, ma addirittura di sancirne la deposizione sotto l'accusa di illegittimità. Sconfitti e trattati con una certa magnanimità, si diedero alla fuga e ripararono nel 1303 in terra franca, dove il re continuava a spremere denaro al clero ed ebbe incarcerato il vescovo di Pamiers, nunzio pontificio a Parigi e particolarmente benvoluto dal papa (12. 10. 1301).

Quando lo venne a sapere, Bonifacio mandò al re la bolla Ausculta fili, importantissima perché svela la mentalità del pontefice. Egli insiste sulla necessità della comunione con la Chiesa Romana, fuori della quale non c'è salvezza, e dell'obbedienza di tutti i battezzati al suo capo, che è il vicario di Cristo e il successore di Pietro. È stoltezza pensare che i re non debbano essergli sottomessi come ogni altro cristiano. Contemporaneamente (5. 12. 1301) il papa convocò i prelati per il 1. 12. dell'anno successivo (1302) allo scopo di procedere alla correzione del re di Francia. Il re da parte sua convocò la prima assemblea degli "stati generali", che, riuniti a Parigi il 10. 4. 1302 nella cattedrale die Nôtre-Dame, si allinearono in massa dalla sua parte.

Approfittando del soggiorno dei legati del clero francese, Bonifacio tenne un solenne concistoro (24. 6. 1302). Dopo aver ascoltato un grandioso discorso del Cardinale Matteo d'Acquasparta, discepolo di S. Bonaventura, il papa vi prese lo spunto per minacciare la deposizione del re di Francia(4) e la degradazione dei prelati che l'avevano favorito, e confermò l'indizione del sinodo romano, da inaugurarsi il 30. 10. con il compito di esaminare i principi dottrinali che devono regolare le relazioni del potere temporale con la suprema autorità pontificia.

L'11. 7. 1302 Filippo fu sconfitto dai fiamminghi nella battaglia di Courtrai, provocata dalle su mire imperialistiche. Il sinodo romano fu aperto il 30. 10. con la partecipazione da parte francese di quattro arcivescovi, trentacinque vescovi, sei abati e numerosi dottori e teologi, in aggiunta agli italiani. Il decreto emanato l'ultimo giorno (18. 11.), che dobbiamo analizzare fra poco, ha forse il pregio di essere stato elaborato in collaborazione da un'équipe di numerosi prelati e teologi d'oltralpe. Di nuovo Filippo non fu nominato nella famosissima bolla. Malgrado tutto non diede il minimo segno di resipiscenza, e il papa preparò una bolla di scomunica che avrebbe dovuto essere pubblicata l'8. 9. 1303; ma il giorno prima fu arrestato ad Anagni da Guglielmo di Nogaret. La vertenza si chiuse soltanto con la morte di Bonifacio (+ 11. 10. 1303).



III. IL CONTENUTO DI "UNAM SANCTAM": COMPENDIO GENERICO DELLE FONTI PRINCIPALI E DELL'ARGOMENTAZIONE(5)

È ovvio che il materiale presentato al sinodo fu considerato nella bolla. Ma in realtà Bonifacio VIII non fece che ribadire principalmente il detto in altre sue scritte papali.(6) Non ci sono più dubbi oggi circa l'autenticità della bolla(7), le cui fonti principali sono Bernardo di Chiaravalle(8) (+ 1153), Ugo di S. Vittore(9) (+ 1141), Egidio Romano(10), Tommaso d'Aquino(11) e anche Innocenzo III(12) (+ 1216). Forse Bonifacio poté scriverla da solo con l'aiuto di Card. Acquasparta e, in questo caso ci sarebbe stato l'opera De postestate ecclesiastica del predetto Egidio Romano(13). Le sentenze bibliche non erano tutte di Bonifacio, come vedremo sotto. A Bonifacio si attribuì la violenta contorsione delle bibliche sentenze (prese dalla tradizione Patristica), perché dovette lui più immediatamente combattere gli usurpatori del diritto ecclesiastico.(14)

La grossa bipartizione nel Denziger corrisponde secondo l'autore alla logica e al contenuto del documento: DS 870 - 872 (D 468) = De unicitate Ecclesiae; DS 873 - 875 (D 469) = De potestate spirituali Ecclesiae. Su questa seconda parte c'è uno schema come appendice (VI./2.). Adesso cominciamo a riferire il contenuto preciso.

III./1. L'unica Chiesa di Cristo

Questa prima parte della bolla è il grande presupposto per il suo resto. La Chiesa è unica, santa, cattolica, apostolica e fuori di essa non c'è salvezza. È il corpo mistico di Cristo, che ne è il capo, e il cui vicario è il successore di Pietro. Così la Chiesa è definita, per la prima volta in un documento ufficiale, corpo mistico di Cristo.

1.1 Canticum Canticorum VI,8 (= VI,9 NOVA VULGATA)

"Una est columba mea, perfecta mea. Una est matri(s) suæ, electa genetrici suæ"(15).

Viene preso dal papa per dire, che c'è soltanto una sola e vera Chiesa come l'unico corpo mistico di Cristo, "extra quam nec salus est". Già questo passo della scrittura fu usata da S. Bernardo, che al riguardo disse chiaramente: "Ubi unitas, ibi perfectio."(16)

1.2 Epistula B. Pauli ad Ephesios IV,5

(Cominciamo con Eph 4,4: "Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestræ." 4,5: "Unus corpus, una fides, unum baptisma." 4,6: "Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis.")(17)

Le parole vengono usate per continuare il grande concetto divino dell'unità della e nella Chiesa.

1.3 Liber Genesis VI,16

("Fenestram in arca facies, et in cubito consummabis summitatem ejus; ostium autem arcæ pones ex latere; deorsum, coenacula et tristega facies in ea.")(18)

Viene ricordato l'arca di Noè come ulteriore prova dell' unità incomparabile della Chiesa, perché "in uno cubito consummata unum". Inoltre ebbe un solo timoniere e un solo comandante. Il brano serve anche come nuova dimostrazione della sua necessità assoluta ad salutem, perché "extra quam omnia subsistentia super terram legimus fuisse deleta."

1.4 Liber Psalmorum XXI,21 (= XXII,21 NOVA VULGATA)

"Erue a framea, Deus, animam meam, et de manu canis unicam meam."

Secondo il papa questo è la preghiera del Signore per se stesso, per la testa e il corpo, "quod corpus unicam scilicet ecclesiam nominavit" a causa dell'unità dello Sposo, della fede, dei sacramenti e della carità ecclesiale.

1.5 Evangelium secundum Joannem XIX,23

("Milites ergo cum crucifixissent eum, acceperunt vestimenta ejus, [et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem] et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, desuper contexta per totum.")(19)

L'immagine della tunica inconsutile del Signore, che non venne divisa, bensì estratta a sorte dai soldati nella Passione, fu presa sin dal III secolo, quale simbolo della Chiesa, che rimane intatta contro le scissure inutilmente provocate dagli eretici, e divenne sia nella patristica, sia in tutto il Medio Evo, un motivo per l'approfondimento dottrinale della nota della unità, data alla Chiesa nel simbolo apostolico.(20) E nella bolla viene presa quest'immagine chiarissima per spiegare quest'unità, con cui non potrebbero esserci due teste come se fosse un mostro.

1.6 Evangelium secundum Joannem XXI,17

"Pasce oves meas."

Adesso vengono citate parole del Signore stesso sulla confermazione di aver istituito Pietro come vicario, il che vale anche per tutti i successori di Pietro. Importante è il risalto a "meas", perché secondo il papa si capisce così, che Cristo gliele affidò tutte, ne non soltanto una parte qualsiasi - tutto dev'essere sotto il Romano Pontefice.

1.7 Evangelium secundum Joannem X,16

("Et alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili; et illas oportet me adducere, et vocem meam audient, et fiet unum ovile, et unus pastor.")(21)

Viene usato per mostrare, che secondo le parole di Cristo c'è solo un gregge, è percio tutti coloro che affermano di non essere stati affidati ai successori di Pietro non possono essere in o di questo gregge.

III./2. Le due spade nell'unica Chiesa di Cristo(22)

Contenutisticamente comincia adesso la seconda grande parte di Unam santam. - Nella Chiesa, appena esposta come questo solo gregge, esistono due spade: una spirituale, a lei stessa affidata, e una temporale, che essa manovra per la mano degli stati e dei regnanti.

2.1 Evangelium sec. Lucam XXII,38 - Matthæum XXVI,52 (comprensione di S. Bernardo)

"Ecce gladii duo hic". ("Satis est.") - "Converte gladium tuum in vaginam."

S. Bernardo - dopo aver citato simili brani (Jo 18,11 al posto di Mt 26,52) - scrisse: "Uterque ergo Ecclesiæ et spiritualis scilicet gladius, et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus: ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis, et jussum imperatoris."(23) La teoria dei duo gladii fu già enunciata da Goffredo di Vendôme (+ 1115) e così accettata da Bernardo di Chiaravalle. L'argomento preso come simbolo dai canonisti del sec. XIII fu seguito presto dai teologi come il segno biblico del possesso di ambedue nelle mani di Pietro.(24) Anche S. Tommaso prese questi passi di S. Bernardo positivamente.(25)

Secondo Bonifacio si deve comprendere bene il brano di Matteo: il papa ha entrambe le spade in posesso(26). - Perciò possiamo dire, che non basterebbe l'uso non "contra Ecclesiam", ma era sempre necessario l'uso "in commodum et favorem Ecclesiæ"(27).

III./3. La spada materiale è sotto l'altra

Quindi il potere civile, pur distinto da quello ecclesiastico, le è subordinato, perché da lei trae la propria origine: deve dunque a lei ispirarsi quanto alle leggi, e tenerne conto nelle relative applicazioni.

3.1 Epistola B. Pauli ad Romanos XIII,1

"Non est potestas nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt".

Viene usato per confermare questa predetta soggezione, perché essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra.

3.2 Reductio omnium ad unum

L'argomento della reductio omnium ad papam, fondato sul principio aristotelico che tra gli uomini c'è una subordinazione ed una gerarchia, che conduce ad un unico uomo, il quale ne è la misura ed il vertice(28), fu stato utilizzato ormai da più di un secolo, per asserire la subordinazione al papa, vicario di Cristo, di tutte le potestà terrene, compreso l'imperatore (Dio -> papa -> imperatore). Dal canonista Alano, ai primi del '200, era passato ai grandi decretalisti, come l'Ostiense (+ 1270), poi fu stato fatto proprio dai teologi fautori della ierocrazia papale, sviluppato particolarmente da S. Bonaventura(29). In questa grandiosa concezione il papa è esaltato al grado supremo tra gli uomini, ed a lui come in causa si deve ricondurre tutte la umana società. "Ubi est reductio ad summum in genere hominum, eiusmodi est Christi vicarius, pontifex summus"(30).

III./4. La piena potestà giuridica della spada spirituale

4.1 Epistola B. Pauli ad Hebræos VII,5 - 7

("Et quidem de filiis Levi sacerdotium accipientes, mandatum habent decimas sumere a populo secundum legem, id est, a fratribus suis, quamquam et ipsi exierint de lumbis Abrahæ. [6] Cujus autem generatio non annumeratur in eis, decimas sumpsit ab Abraham, et hunc qui habebat repromissiones benedixit. [7] Sine ulla autem contradictione, quod minus est, a meliore benedicitur.")(31)

Questo principio enunciato della lettera agli Ebrei che "sine ulla contradictione, quod minus est, a meliore benedicitur" fu usato con conseguenze ierocratiche. Anche Bonifacio accenna subito alle conseguenze che derivano dalla consacrazione del sovrano da parte dell'autorità spirituale, quando parla della superiorità di quest'ultima sul primo "ex ... benedictione, et sanctificatione".(32) Anche Ugo di S. Vittore(33) usò questo brano, ma soltanto dopo la sua phrase famosa.

4.2 Ugo di S. Vittore (De sacramentis Chiristianæ fidei, lib. II)(34) e la congiunzione papale con la Prophetia Jeremiae I,10

Nel secondo libro(35) della sua opera dogmatica De sacramentis la seconda parte tratta "de unitate Ecclesiæ"(36). E qui il quarto capitolo aveva il titolo "Duas esse vitas, et secundum duas vitas duos populos; et in duobus populis duas potestates, et in utraque diversos gradus et ordines dignitatum; et unam inferiorem, alteram superiorem."(37) Prima della phrase famosa, che ci interessa a causa della citazione diretta, vi sono anche importanti accertamenti, che accennano al suo vicino contesto: "Terrena potestas caput habet regem. Spiritualis potestas habet summum pontificem. Ad potestatem regis pertinent quæ terrena sunt, et ad terrenam vitam facta omnia. Ad potestatem summi pontificis pertinent quæ spiritualia sunt, et vitæ spirituali attributa universa. Quanto autem vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam sive sæcularem potestatem honore, ac dignitate præcedit."(38)

E subito dopo comincia un nuovo capoverso: "Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet, ut sit, et judicare habet si bona non fuerit"(39). Era uno degli argomenti maggiori portati dai difensori della teoria ierocratica, enucleato da Ugo così a metà del sec. XII e sviluppato dai teologi del sec. XIII, sino ad essere assunto, con autorità tra gli argomenti più gravi dell'Unam sanctam: "Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere(40) habet, et iudicare, si bona non fuerit."

Ma da Ugo stesso il contesto conferma che lui "continua a parlare della superiorità della potestà spritiuale (prior in tempore et maior dignitate), dimostrata dalla consacrazione regale per opera della potestà spirituale. Questo infatti è il senso proprio del passo in discussione, e la institutio della potestà temporale ... non è più della consacrazione del sovrano compiuta dal sacerdote."(41) Mentre nella bolla di Bonifacio il passo sembra essere usato in un altro o nuovo contesto e perciò con un significato più forte. Secondo G. B. Ladner non dev'essere una sorpresa, che il papa pretese il diritto all'institutio delle potestà terrene dopo aver annunciato che tutte queste potestà fanno parte della Chiesa.(42)

E con questa dottrina evidentemente chiara della bolla si avvera - secondo il papa - la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa:

"Ecce constitui te hodie super gentes et regna, (ut evellas, et destruas, et disperdas, et dissipes, et aedifices, et plantes.)"(43) Ma d'altra parte quell' "applicare al papa le parole indiritte da Dio a Geremia fu cosa ben più antica di Bonifazio, e nella greca e nella latina Chiesa."(44)

4.3 Epistola B. Pauli ad Corinthios prima II,15

"Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur."

Come da Ugo viene così subito usato questo brano per confermare - almeno nella bolla - la "gerarchia di giudicare" e che finalmente il potere spirituale supremo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo, come afferma l'Apostolo.

III./5. L'ordine di Dio riguardo al Romano Pontefice

5.1 Evangelium secundum Matthæum XVI,19

"Quodcunque ligaveris (super terram, erit ligatum et in coelis: et quodcunmque solveris super terram, erit solutum et in coelis.")(45)

Viene adesso usato per mostrare l'origine divina di sudetta autorità, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo. Proprio da tali parole (Mt 16) i canonisti facevano derivare un'estensione senza limiti dei poteri di Pietro, che comprendeva anche la potestà temporale.(46)

5.2 Epistola B. Pauli ad Romanos XIII,2

("Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt".)(47)

Con le parole di S. Paolo il papa desume che perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio.

5.3 Liber Genesis I,1

("In principio creavit Deus coelum et terram".)(48)

E per confermare (poco prima della definizione dogmatica finale), che tutto viene da un unico principio e che anche tutte le autorità logicamente vengono soltanto da un unico principio (ovviamente dal potere spirituale supremo), viene ricordata la creazione con le parole del primo libro di Mosè, che non nei principii, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra.

5.4 L'uso di parole di S. Tommaso per la definizione dogmatica

Nell'opuscolo Contra errores Græcorum possiamo leggere: "Ostenditur etiam quod subesse Romano Pontifici sit de necessitate salutis"(49) Non manca nello stesso luogo il riferimento all' "universalem ecclesiam ..., in qua necessario salutis animarum nostrum est manere".

E nell'Unam sanctam viene definito: "Porro subesse Romano Pontifici omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis."



IV. QUESTIONI DELL'INTERPRETAZIONE(50)

Anche J. Collantes sottolinea inanzitutto(51) che gli autori medioevali danno al termine "Chiesa" il significato più ampio, cioè come sinonimo di "cristianità", sicché, pur distinguendo tra potere spirituale e temporale, tengono sempre presente che l'autorità civile è esercitata da principi Cristiani in una società Cristiana. "Ricordiamo che allora vigeva un regime cristiano assai vicino all'agostinismo politico."(52)

Nel corso del Concilio Ecumenico XVIII, del quinto Concilio del Laterano (19. 12. 1516) il documento stesso fu confermato da Leone X con l'altra bolla Pastor æternus(53), unitamente però ad un'altra di Clemente V del 1. 2. 1306(54), diretta a Filippo il Bello per chiarire che l'Unam sanctam non menoma in nulla il potere regale.

IV./1. Senza discussione: Il contenuto della definizione dogmatica finale(55)

L'unica verità formalmente definita è l'ultimo capoverso, cioè che ogni uomo è sottoposto alla giurisdizione papale: è la logica conseguenza della necessità di far parte della Chiesa Cattolica, e quel che si crede di questa necessità dev'essere esteso a questa soggezione - "sensus ad regimen spirituale restringendus iam adumbratur initio bullae, ubi de necessitate Ecclesiae ad salutem agitur (DS 870), praecipue vero ex opusculo S. Thomae Aqu., ex quo desumpta est".(56) Tutto il resto non sono definizioni ex cathedra, e nonostante le argomentazioni forti precedenti questa definizione finale dev'essere compresa nel senso che ogni uomo - non direttamente ogni governo(57) - dev'essere sottomesso al Romano Pontefice de necessitate salutis.

IV./2. Discussione: Unam sanctam = potestas directa vel indirecta in temporalibus?

Quanto a quest'interpretazione, le opinioni sono divergenti. L'interpretazione tradizionale(58) sembra quella di dire, si tratti di una potestas directa, ma solamente sulle cose spirituali. Perché in questo modo e soltanto così si potrebbe capire la definzione dogmatica finale e il suo significato. E sulle cose politiche i preti avrebbero soltanto una potestà di giurisdizione indiretta oppure soltanto "direttiva". Così viene "assolto" Bonifacio VIII dal rimprovero della deviazione dalla dottrina allora sana-tradizionale. Ma allo stesso tempo viene ammesso che nelle premesse della definizione finale il papa volle vedere sotto questa potestas directa puramente compresa in spiritualibus non soltanto la persona del sovrano e i suoi atti privati, ma "encore les pouvoirs publics eux-mêmes."(59) Subito dopo questa analisi viene detto, che il papa d'altra parte non volle immischiarsi stesso, perché nella bolla possiamo leggere soltanto "manu regum et militum". E quest'ultima interpretazione dell'intenzione papale verrebbe ancora chiarita dalle fonti di S. Bernardo.

Addirittura il breve Meruit di Clemente V, per cui i re di Francia furono stati esentati dall'osservanza della bolla Unam sanctam, veniva preso in questa tradizione apologetica come quasi-prova, che il papa non sarrebe andato fuori la dottrina sana-tradizionale: "Declaratio vero haec Clementis V. confirmat Bonifacii doc(t)rinam (...) Scilicet Bonifacius non ius novum condidit, sed ius antiquum et divinum authentice declaravit et idcirco Christianissimus Rex subiectus erat Romanae Sedi post Bullam Bonifacii non secus ac prius."(60)

E perciò anche secondo J. Collantes Bonifacio VIII non intendeva sostenere la potestà diretta del papa sulle cose temporali, né pretendeva annullare la sovranità dei principi. Perché ad esempio nel sinodo romano del 1302 il papa ebbe sostenuto la subordinazione di ogni cristiano, non esclusi i sovrani, "a causa del peccato". "Quanto alla fonte della giurisdizione regale, il papa non si riferisce al potere temporale in astratto, ma a quello dei principi della cristianità, che la Chiesa integra con una legittimità complementare, perchè anch'essi sono suoi sudditi che vegliano sul buon ordine della collettività dei credenti."(61) Mentre H. X. Arquillière analizza nel Dictionnaire de Droit Canonique, che si tratti di alcuni teologici moderni, che seguono Bellarmin (+ 1621), con loro interpretazione della potestà indiretta a causa delle parole importanti "ratione peccati". Arquillière domanda, dove si troverebbe una potestà diretta, se non nell'Unam sanctam. "C'est un peu jouer sur le mots"(62). Per lui le interpretazioni e domande su "directa o indirecta?" non hanno nessun senso. E perciò segue Ch. V. Langlois, che nella bolla vede la "plus absolue proclamation de la doctrine théocratique an Moyen Age"(63) Più o meno ci venne distrutto il diritto naturale concernente lo stato e assorbito dal driitto ecclesiastico.(64) E secondo la premessa di Denzinger-Schönmetzer il documento fu almeno compreso in senso della potestas directa in temporalibus.

Ma nella sua stessa premessa all'Unam sanctam si trovano anche punti per arrivare a una potestas indirecta. Perché viene citata una risposta del papa nel sudetto concistorio (24. 6. 1302). Il papa protestò - si potrebbe forse dire - contro una certa potestas directa: "Quadraginta anni sunt, quod Nos sumus experti in iure, et scimus, quod duae sunt potestates ordinatae a Deo; quis ergo debet credere vel potest, quod tanta fatuitas, tanta insipientia sit vel fuerit in capite Nostro? Dicimus quod in nullo volumus usurpare iurisdictionem regis, et sic frater noster Portuensis(65) dixit". "Non potest negare rex seu quicunque alter fidelis, quin sit nobis subiectus ratione peccati."(66) "Non è senza un profondo significato che Bonifacio VIII, di fronte all'accusa di ierocratismo, si appella espressamente ai quarant'anni di conoscenza del D i r i t t o ."(67) Nella sua risposta al Card. Acquasparta(68) poi ha anche detto: "Cum rex commisit omnia quae illi commiserunt et maiora, nos deponeremus regem ita sicut unum garcionem, licet dolore et tristitia magna."(69)

A. M. Card. Stickler offre una chiave per l'interpretazione in generale, toccando forse così anche l'Unam sanctam. Perché la dottrina del potere coattivo materiale (= spada materiale = Sacro Romano Impero) della Chiesa appare come il vero fondamento giuridico-canonico dell'Imperium nel senso ecclesiastico; essa ci permetterebbe di distinguere anche giuridicamente il Regnum, ossia l'autorità civile-secolare, dal Sacrum Imperium (Romanum) e ci darebbe così la chiave per una giusta interpretazione.(70) Ma considerando il testo e il contesto della bolla si dovrebbe esaminare, se questa chiave vale anche per la bolla.(71) Anzi, dovremmo domandarci se certe parti dell'Unam sanctam potrebbero essere classificate con un'altro esito di Card. Stickler: "risultano ... poche incrinature in senso ierocratico a causa della confusione in campo dottrinale e per l'uso della detta figura delle spade in senso politico."(72)

E inoltre, certe parole papali di 1303 potrebbero essere anche in favore di una interpretazione della bolla in senso di una chiara potestà diretta. Nel concistoro del 30. 4. 1303 per la conferma ad imperatore di Alberto d'Austria Bonifacio VIII disse nell'Allegacio: "Et sicut luna nullum lumen habet, nisi quod recipit a sole, sic nec aliqua terrena potestas aliquid habet, nisi quod recipit ab ecclesiastica potestate."(73) Anche oggi viene considerato la più rigida espressione della teoria della potestas directa. Il papa ci parlò anche dello "ius constituendi imperatorem et imperium transferendi"(74). E non si può evitare di dire che anche l'abolizione di eventuali consequenze pratiche o politiche attraverso il sudetto breve papale mostri che la bolla fu compresa nel tale senso.(75) E se veramente ci fosse un più forte influsso di Egidio Romano(76) - un dottore della potestà diretta - non sarrebbe sbagliato: "Les interprétations les plus favorables à l'omnipotence pontificale semblent donc ici les plus exactes".(77)



V. CONCLUSIONE

L'autore spera che questo lavoro scritto sia veramente uno sguardo generale alla bolla di Bonfiacio VIII, Unam sanctam, e che non abbia saltato nessuna cosa importante. Quanto alla interpretazione del contenuto prima di DS 875 possiamo capire meglio adesso perchè c'erano opinioni divergenti sull'interpretazione della potestas precisamente intenta dal papa. E l'autore non è riuscito a risolvere questo problema al 100 %, ma possiamo dire che Bonifacio VIII pretese almeno una cosidetta potestas directa in spiritualibus anche sui governi concreti e non soltanto in certi casi. E ci vorrebbe più tempo per arrivare alla certezza necessaria se si tratti infatti anche di una tale potestas directa in temporalibus.

Sembra molto interessante, che anche oggi la famosa bolla Unam sanctam non sia dimenticata. Anche il nuovo Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium con le sue fonti(78) (1995) ci ricorda al documento, almeno due volte: sotto il Can. 43 ("Ecclesiae Romanae Episcopus ...") e sotto il Can. 1058 ("Romanus Pontifex a nemine iudicatur.") Allora, non rimane soltanto la definizione dogmatica finale.



VI. APPENDICE: UNAM SANCTAM (18. 11. 1302)(79)

a) (DS 870»)(80) Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum, sponso in Canticis (cf. Cant. VI,8) proclamante: "Una est columba mea, perfecta mea. Una est matri(s) suæ, electa genetrici suæ;" quæ unum corpus mysticum repræsentat, cuius (corporis) caput Christus Christi vero Deus. In qua unus Dominus, una fides, unum baptisma.(81) Una nempe fuit diluvii tempore arca Noe, unam ecclesiam præfigurans, quæ in uno cubito consummata(82) unum, Noe videlicet, gubernatorem habuit et rectorem, extra quam omnia subsistentia super terram legimus fuisse deleta. (DS 871») Hanc autem veneramur et unicam, dicente Domino in Propheta: "Erue a framea, Deus, animam meam (cf. Psalm. XXI,21), et de manu canis unicam meam." Pro anima enim, id est pro se ipso, capite simul oravit et corpore, quod corpus unicam scilicet ecclesiam nominavit, propter sponsi, fidei, sacramentorum et caritatis ecclesiæ unitatem. Hæc est tunica illa Domini inconsutilis(83), quæ scissa non fuit, sed sorte provenit. (DS 872») Igitur ecclesiæ unius et unicæ unum corpus, unum caput, non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius Petrus, Petrique successor, dicente Domino ipsi Petro: "Pasce (Ioa. XXI,17) oves meas." Meas, inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas: per quod commisisse sibi intelligitur universas.

(Traduzione italiana:)

ad a) Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ritenere, che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, e noi fermamente la crediamo e professiamo con semplicità, e non c'è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei - come lo Sposo proclama nel Cantico: "Una sola è la mia colomba, la mia perfetta; unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice". Essa rappresenta l'unico corpo mistico, il cui capo è Cristo, e (quello) di Cristo è Dio, e in esso c´è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Una sola infatti fu l'arca di Noè al tempo del diluvio, che prefigurava l'unica Chiesa; ed era stata costruita da un solo braccio, ebbe un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè, e noi leggiamo che fuori di essa furono sterminati tutti gli esseri esistenti sulla terra. Questa (Chiesa) noi veneriamo, e questa sola, come dice il Signore per mezzo del Profeta: "Libera, o Signore, la mia anima dalla lancia e dal furore del cane, l'unica mia". Egli pregava per l'anima, cioè per Se stesso - per la testa e il corpo nello stesso tempo - il quale corpo precisamente Egli chiamava l'unica Chiesa, a causa dell'unità dello Sposo(84), della fede, dei sacramenti e della carità ecclesiale. Questa è quella veste senza cuciture del Signore, che non fu tagliata, ma data in sorte. Dunque la Chiesa sola e unica ha un solo corpo, un solo capo, non due teste come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo e il successore di Pietro, perché il Signore disse a Pietro: "Pasci le mie pecorelle". "Le mie", Egli disse, parlando in generale e non in particolare di queste o quelle, dal che si capisce, che gliele affidò tutte.

b) Sive ergo Græci sive alii se dicant Petro eiusque successoribus non esse commissos: fateantur necesse (est) se de ovibus Christi non esse, dicente Domino in Ioanne, unum (Ioa. X,16) ovile et unicum esse pastorem. (DS 873») In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur.(85) Nam dicentibus Apostolis: "Ecce gladii duo hic," in ecclesia scilicet, quum apostoli loquerentur, non respondit Dominus, nimis esse, sed satis. Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, male verbum attendit Domini proferentis (Matth. XXVI,52). "Converte gladium tuum in vaginam." Uterque ergo (est) in potestate ecclesiæ, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. Nam quum dicat Apostolus: "Non est potestas nisi a Deo; quæ autem (cf. Rom XIII,1) sunt, a Deo ordinata sunt," non autem ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur per alium in suprema. Nam secundum B. Dionysium lex divinitatis est infima per media in suprema reduci. Non ergo secundum ordinem universi omnia æque ac immediate, sed infima per media et inferiora per superiora ad ordinem reducuntur. Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet præcellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. Quod etiam ex decimarum datione, et benedictione, et sanctificatione, ex ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris oculis intuemur.

Ad b) Se quindi i greci o altri dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, devono per forza confessare di non essere tra le pecorelle di Cristo, perché il Signore dice in Giovanni che c'è un solo gregge e un (solo e) unico pastore. Proprio le parole del vangelo ci insegnano che in questa Chiesa e nella sua potestà ci sono due spade, cioè la spirituale e la temporale, perché, quando gli Apostoli dissero: "Ecco qui due spade" - che significa nella Chiesa, dato che erano gli Apostoli a parlare - il Signore non rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore, quando dice: "Rimetti la tua spada nel fodero". Quindi ambedue sono nel potere (a disposizione) della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest'ultima dev'essere esercitata in favore della Chiesa, l'altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l'altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agli ordini e sotto il controllo del sacerdote. Poi é necessario che una spada sia sotto l'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Perché quando l'Apostolo dice: "Non c'è potere che non venga da Dio e quelli (poteri) che sono, sono disposti da Dio", essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra, e, come inferiore, non fosse dall'altra ricondotta a nobilissime imprese. Poiché secondo san Dionigi è legge da Dio, che l'inferiore sia ricondotto per l'intermedio al superiore. Dunque le cose non sono ricondotte al loro ordine alla pari e immediatamente, secondo la legge dell'universo, ma le infime attraverso le intermedie e le inferiori attraverso le superiori. Che il potere spirituale supera in dignità e nobiltà tutti quelli terreni dobbiamo proclamarlo tanto più apertamente quanto lo spirituale eccelle sul temporale. Il che, invero, noi possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall'esercitare il governo sopra le medesime,

c) Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare(86), si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiæ (Hier. I,10). "Ecce constitui te hodie super gentes et regna" et cetera, quæ sequuntur. Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari, testante Apostolo (I. Cor. II,15): "Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur." (DS 874») Est autem hæc auctoritas, et si data sit homini, et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina (potestas), ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso, quem confessus fuit petra, firmata, dicente Domino ipsi Petro (Matth. XVI,19): "Quodcunque ligaveris etc." Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinatione resistit(87), nisi duo, sicut Manichæus, fingat esse principia, quod falsum et hæreticum iudicamus, quia testante Moyse (Gen. I,1), non in principiis, sed in principio coelum Deus creavit et terram. (DS 875») Porro subesse Romano Pontifici omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis.(88) Dat. Laterani, XIV Kal. Dec., Pont. nostri Ao. VIII.

Ad c) poiché la Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire(89) il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa: "Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni" e le altre cose che seguono. Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall'autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo, come afferma l'Apostolo: "L'uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno." Questa autorità infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la pietra, aveva confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro: "Qualunque cosa tu legherai ecc." Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei che ci sono due princìpi, il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché - come dice Mosè - non nei principii, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Per consequenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice. Data in Laterano, nell'ottavo anno del Nostro Pontificato.



VII. SCHEMA (SECONDA PARTE DELL'UNAM SANCTAM)


SACERDOTIUM ET REGNUM

NELLA BOLLA "UNAM SANCTAM" DI PAPA BONIFACIO VIII


TITOLI DALL'AUT.

FONTI

ARGOMENTAZIONI

RISULTATI, PRETESE

ANNOT.


LE DUE SPADE NELL'UNICA CHIESA DI CRISTO:

* Lc 22,38;

(Goffredo di Vendôme -> S. Ber-nardo di Chiara-valle) - * Mt 26,52

1. "Ecco qui (= nella Chiesa, dato che erano gli Apostoli a parlare) due spade".

2. Il Signore non rispose che erano troppe, ma sufficienti.

3. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore: "Rimetti la tua spada nel fodero".

1. Quindi ambedue sono a disposizione della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale.

2. Quest'ultima dev'essere esercitata in favore della Chiesa, l'altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l'altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agli ordini e sotto il controllo del sacerdote.




LA SPADA MATE-RIALE È SOTTO L'ALTRA:

(reductio omnium ad unum/papam: prin-cipio aristotelico -> Alano -> decretalisti -> S. Bonaventura)

* Rm 13,1

* B. Dionigi


1. Poi è necessario che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale.

2. Perché quando l'Apostolo dice: "Non c'è potere che non venga da Dio e quelli (poteri) che sono, sono disposti da Dio", essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra, e, come inferiore, non fosse dall'altra ricondotta a nobilissime imprese.

3..Poiché secondo san Dionigi è legge da Dio, che l'inferiore sia ricondotto per l'intermedio al superiore.

1. Dunque le cose non sono ricondotte al loro ordine alla pari e immediatamente, secondo la legge dell'universo, ma le infime attraverso le intermedie e le inferiori attraverso le superiori.


2. Che il potere spirituale supera in dignità e nobiltà tutti quelli terreni dobbiamo proclamarlo tanto più apertamente quanto lo spirituale eccelle sul temporale.




LA PIENA POTES-TÀ GIURIDICA DELLA SPADA SPIRITUALE:

Ugo di S. Vittore

(Eb 7,5 - 7)




* Ger. 1,10


* 1 Cor 2,15


1. Questa eccellenza possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall'eser-citare il governo sopra le medesime.

2. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo il potere della Chiesa: "Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni" ecc.

3. L'Apostolo afferma: "L'uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno."

1. La Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo.


2. Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall'autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio.

= potestas directa in temporalibus (?)


= una delle fonti del Can. 1404 (CIC 83 = Can. 1058 nel CCEO 90)


L'ORDINE DI DIO RIGUARDO AL ROMANO PON-TEFICE:

(Rm 13,2)



* Mt 16,19

(S. Tommaso d' Aquino)

* Gen 1,1

1. Questa autorità infatti, benché conferita ad un uomo, è piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la pietra, aveva confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro: "Qualunque cosa tu legherai ecc."

2. Noi giudichiamo falso ed eretico le pretese dei manichei, perché non nei principii, ma (dice Mosè) nel principio Dio creò il cielo e la terra.

1. Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio.


2. Per consequenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice.

(2. =) definizione dogmatica, confermata dal Later. V (1516)


(= non:"ogni potestà")


VIII. BIBLIOGRAFIA

VIII./1. Fonti

Biblia Sacra. Vulgatæ editionis Sixti V. et Clementis VIII Pont. Max. jussu recognita atque edita, Lyon 9/1844.

***** *****

BONIFACIO VIII, Bolla Unam sanctam:

1. in: CORP. IUR. CAN., Extravv. Comm., lib. I., tit. VIII, "De maioritate et obedientia", cap. I, ed. Friedberg. vol. II, 1245 - 1246;

2. in: LO GRASSO I. B., Ecclesia et Status. Fontes selecti, Roma 1939, nn. 432 - 438 (<= Ex Archivo Vaticano, Regesta Rom. Pontif., n. 50 [ann. VII - IX], fol. 387).

CLEMENTE V, Breve Meruit, Extravv. Comm., lib. V., tit. VII., c. 2.

***** *****

Bernardo DI CHIARAVaLLE, De consideratione libri quinque ad Eugenium tertium, lib. 2, c. 8 (PL 182,751 - 752); lib. 4, c. 3 C (PL 182,775 - 776).

Ugo di S. Vittore, De sacramentis Chiristianæ fidei, lib. II, p. II (sopratutto PL 176,415 - 418).

Tommaso d'Aquino, Contra errores Græcorum, p. 2, c. 38, in: R. BUSA (a cura di), S. Thomae Aquinatis opera omnia (3 =) Quaestiones disputatae, quaestiones quodlibetales, opuscula, Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, 508.

***** *****

Collantes J., La fede della Chiesa Cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti dottrinali del magistero,Città del Vaticano 1993 (= trad. ital. di: IDEM, La fe de la Iglesia Católica. Las ideas y los hombres en los documentos doctrinales del Magisterio, Madrid 1983).

[DHü =] Denzinger H. (DENZINGER-HÜNERMANN), Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Quod emendavit, auxit, in linguam germanicam transtulit et adiuvante Helmuto Hoping edidit Petrus Hünermann, Freiburg i. B. - Basel - Roma - Wien 37/1991.

[DS =].Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, quod primum edidit Henricus Denzinger et quod funditus retractavit auxit notulis ornavit Adolfus Schönmetzer S. I., Editio XXXVI emendata, Barcellona - Freiburg i . B. - Roma 36/1976 (= stato di 1965).

[D =] DENZINGER H. (DENZINGER-UMBERG), Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum quod a Clemente Bannwart denuo compositum iteratis curis edidit Iohannes Bapt. Umberg S. J., Freiburg i. B. 21 - 23/1937.

VIII./2. Autori

Arquillière H.-X., art. "Boniface VIII", in: Dictionnaire de Droit Canonique (XII), Paris 1937, 940 - 948.

(2.) IDEM, art. "Boniface VIII", in: Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques (IX), Paris 1937, 904 - 909.

Art. "Bulles", in: Dictionnaire de Droit Canonique (I), Paris 1894, 256 - 261

Chenu M.-D., Dogme et théologie dans la bulle "Unam sanctam", in: IDEM, La foi dans l'intelligence (= La Parole de Dieu I), Paris 1964, 361 - 369.

(2.) IDEM, art. "Unam santam", in: Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage (X), Freiburg i. B. 1965, 462.

Dalla Torre G., La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica, Roma 1996 (= Polis 6 - collana dell'Istituto dell'Azione Cattolica Italiana per lo studio dei problemi sociali e politici "Vittorio Bachelet").

Hemmer H., art. "Boniface VIII", in: Dictionnaire de Thèologie Catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique. Leurs preuve et leur histoire (XII), Paris 1905, ne sopratutto 999 - 1003.

Krebs E., art. "Unam sanctam", in: Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neubearbeitete Auflage des kirchlichen Handlexikons (X), Freiburg i. B. 1938, 373 - 374.

LADNER G. B., The concepts of "Ecclesia" and "Christianitas" and their relation to the idea of papal "Plenitudo potestatis" from Gregory VII to Boniface III, in: Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII. Studi presentati alla sezione storica del congresso della Pontifica Università Gregoriana. 13 - 17 ottobre 1953 (= Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XVIII), Roma 1954, 49 - 78.

LE BRAS G. (ed.), Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident. Tome VII. L'Age Classique (1140 - 1378). Sources et théorie du droit, Paris 1965.

LO GRASSO I. B., Ecclesia et Status. Fontes selecti, Roma 1939.

Maccarrone M., Papato e Impero nella "Monarchia", in: Romana Ecclesia (Roma 1991) 1063 - 1135 (già pubbl. 1976).

(2.) IDEM, "Potestas directa" e "Potestas indirecta" nei teologi del XII e XIII secolo, in: Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII (= Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XVIII), Roma 1954, 27 - 48.

(3.) IDEM, La teoria ierocratica e il canto XVI del "Purgatorio", in: IDEM, Romana Ecclesia - Cathedra Petri. A cura di P. Zerbi - R. Volpini - A. Galuzzi, Roma 1991 (= ITALIA SACRA. Studi e documenti di storia ecclesiastica, nn. 47 e 48), 969 -1017 (già pubbl. 1950).

Moulart F. J., L'Église et l'État, ou les deux Puissances. Leur origine, leurs rapports, leurs droits et leurs limites, Louvain 21879, 209 - 217.

Ottaviani A., Institutiones iuris publici ecclesiastici. Vol. II. Ecclesia et Status. Editio quarta emendata et aucta adiuvante Prof. Iosepho Damizia, Città del Vaticano 1960, 103 - 113.

Palmieri D., Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia, Prato 1891, 548 - 557.

STICKLER A. M., Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche attorno ai secoli XII e XIII nei decretisti e decretalisti fino alle decretali di Gregorio IX, in: Sacerdozio e Regno da Gergorio VII a Bonifacio VIII (= Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XVIII), Roma 1954, 1 - 26.

Tosti L., Storia di Bonifazio VIII e de' suoi tempi. Vol. II, Roma 1886, 134 - 175.


  1. Cf. Aa. Vv., Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII. Studi presentati alla sezione storica del congresso della Pontifica Università Gregoriana. 13 - 17 ottobre 1953 (= Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XVIII, nn. 50 - 57), Roma 1954; cf. anche M. Maccarone, La teoria ierocratica e il canto XVI del "Purgatorio", in: Idem, Romana Ecclesia - Cathedra Petri. A cura di P. Zerbi - R. Volpini - A. Galuzzi, Roma 1991 (= Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n. 48), 974 - 975 (già pubbl. 1950).

  2. M. Maccarone, "Potestas directa" e "Potestas indirecta" nei teologi del XII e XIII secolo, in: Sacerdozio e Regno = Miscellan. Histor. Pont. XVIII (Roma 1954) 27.

  3. Cf. J. Collantes, La fede della Chiesa Cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti dottrinali del Magistero, Città del Vaticano 1993 (= trad. ital. di: IDEM, La fe de la Iglesia Católica. Las ideas y los hombres en los documentos doctrinales del Magisterio, Madrid 1983), 460 - 462; cf. sopratutto Tosti L., Storia di Bonifazio VIII e de' suoi tempi. Vol. II, Roma 1886, 134 - 175; vedi anche I. B. Lo Grasso, Ecclesia et Status. Fontes selecti, Roma 1939, 181 - 190, nn. 417 - 438.

  4. Cf. Lo Grasso (Roma 1939) 188, n. 430: "Cum rex commisit omnia quae illi commiserunt et maiora, nos deponeremus regem ita sicut unum garcionem, licet dolore et tristitia magna."

  5. Prima di tutto sarà utile leggere il documento stesso (appendice VI./1., 17 - 19). E prima di leggere la parte III./2. - 5 potrebbe anche essere utile considerare lo schema dell'appendice (VI./2., 20).

  6. Cf. Tosti (Roma 1886) 168. E secondo E. Krebs, art. "Unam sanctam", in: Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neubearbeitete Auflage des kirchlichen Handlexikons (X), Freiburg i. B. 1938, 374, non c'è nessuna novità né dal punto di vista contenutistico né dal punto di vista storico.

  7. Cf. Collantes (Vaticano 1993) 462, 97: "L'autenticità fu negata da P. MURY, La Bulle Unam Sanctam. Revue de Questions historiques 26 (1879) 91 - 130, e dopo di lui da V. VERLAQUE, Jean XXII, Paris 1883, 54 - 55. Ma successivamente Mury ritrattò la sua opinione: ibid. 46 (1889) 253 - 257." Vedi anche G. Le Bras (ed.), Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident. Tome VII. L'Age Classique (1140 - 1378). Sources et théorie du droit, Paris 1965, 154, 3: "On comprendra que cette décrétale n'ait pu faire partie d'aucune collection officielle; elle ne figurera que parmi les Extravagantes communes (l. 8 De maioritate et oboedientia, c. 1); la papauté est tournée depuis Innocent III et ses successeurs."

  8. Vedi Lo Grasso (Roma 1939) 146 - 148, nn. 328 - 333.

  9. Vedi ibid., 145, nn. 325 - 327

  10. Vedi A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici. Vol. II. Ecclesia et Status. Editio quarta emendata et aucta adiuvante Prof. Iosepho Damizia, Città del Vaticano 1960, 105 - 106, sopratutto la nota 19.

  11. Vedi Lo Grasso (Roma 1939) 179 - 181, nn. 410 - 416.

  12. Vedi ibid., 148 - 171, nn. 334 - 391, e sopratutto PL 225,622.1233 (secondo Krebs [LThK 1938] 374).

  13. Cf. D. Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia, Prato 1891, 550, (a): "Alter (in Revue des qq. Historiques Paris, Iul. 1879.) ostendit, eam magna ex parte desumptam esse ex opere inedito Aegidii Romani, de Ecclesiastica potestate libri tres." Vedi anche Ottaviani (Vaticano 1960) 105, 15: "Aegidius Colonna, Romae natus anno 1247, supremum diem obiit anno 1316. Notum est eius opus De potestate ecclesiastica, in cuius secunda parte ... principia illimitatae potestatis Ecclesiae in temporalibus ponuntur".

  14. Cf. Tosti (Roma 1886) 173 - 174.

  15. Se non viene annotato niente, le citazioni sono sempre prese direttamente dalla bolla (cf. VI./1., 17 - 19).

  16. De consideratione libri quinque ad Eugenium tertium, lib. 2, c. 8 A (PL 182,752).

  17. Biblia Sacra. Vulgatæ editionis Sixti V. et Clementis VIII Pont. Max. jussu recognita atque edita, Lyon 9/1844.

  18. Ibid.

  19. Ibid.

  20. Cf. M. Maccarrone, Papato e Impero nella "Monarchia", in: Idem (Roma 1991) 1115 (già pubbl. 1976).

  21. Biblia Sacra (Lyon 1844).

  22. Da qui in poi si può usare lo schema menzionato (appendice VI./2., 20).

  23. De consideratione, lib. 4, c. 3 C (PL 182,776).

  24. Cf. Maccarrone, Papato e Impero (Roma 1991) 1085.

  25. Cf. Lo Grasso (Rom 1939) 180, n. 414.

  26. Cf. anche G. B. Ladner, The concepts of "Ecclesia" and "Christianitas" and their relation to the idea of papal "Plenitudo potestatis" from Gregory VII to Boniface III, in: Sacerdozio e Regno = Miscellan. Histor. Pont. XVIII (Roma 1954) 75: "Boniface's conception ... comes very close to the inverted Carolingian tradition according to which all terrestrial power ist part and parcel of the Church: ... 'Ecce gladii duo hic', in ecclesia scilicet, quum Apostoli loquerentur".

  27. Palmieri (Prato 1891) 550.

  28. Cf. Maccarrone, Papato e Impero (Roma 1991) 1096.

  29. Cf. ibid., 1097, 94: "L'argomento è sviluppato da S. Bonaventura particolarmente nel De perfectione evangelica, nel quale definisce il papa, vicario di Cristo, il summus in genere hominum ed asserisce che l'ordo universalis iustitiæ, nel quale comprendeva la giustizia naturale, civile e celeste, richiedeva che ci dovesse essere uno, il vicario di Cristo, al quale ricondurre l'universalis subiectio."

  30. S. Bonaventura, Metaphysica fratris Rogeri, De viciis contractis in studio theologiae (ed. R. STEELE, London 1909, 193) [cit. secondo Maccarone, "Potestas directa" (Roma 1954) 42].

  31. Biblia Sacra (Lyon 1844).

  32. Cf. Maccarrone, Papato e Impero (Roma 1991) 1079 e 1132.

  33. Cf. De sacramentis Chiristianæ fidei, lib. II, p. II, c. 4 D (PL 176,418).

  34. Cf. PL 176, 418 C; cf. anche Alessandro di Hales, Summa theologica 4, q 10 m 5 a 2.

  35. Cf. PL 176,173 - 174: "Secundus liber a principio mundi usque ad finem et consummationem omnium ordine procedit." e PL 176,571 - 572: "Incipit liber secundus de incarnatione Verbi et tempore gratiæ."

  36. PL 176,415 - 416.

  37. PL 176,417.

  38. PL 176,418 B - C.

  39. PL 176,418 C.

  40. Vedi F. J. Moulart, L'Église et l'État, ou les deux Puissances. Leur origine, leurs rapports, leurs droits et leurs limites, Louvain 2/1879, 216, che voule considerare questo "instituere" insieme con il precitato passo della Lettera agli Ebrei e perciò ci sarebbe soltanto il significato "institue chrétiennement, en la bénissant et en la sanctifiant". Ma quest'interpretazione forse tocca più Ugo di S. Vittore stesso. Cf. anche Ladner, The concepts of "Ecclesia" and "Christianitas" (Roma 1954) 75, che pensa nella nota 89: "It is, perhaps, significant that Boniface omitted Hugh's clause ut sit".

  41. Maccarone, "Potestas directa" (Roma 1954) 30.

  42. Cf. Ladner, The concepts of "Ecclesia" and "Christianitas" (Roma 1954) 75.

  43. Bibilia Sacra (Lyon 1844) per il testo mancante nella bolla.

  44. Cf. Tosti (Roma 1886) 174 (cf. Bianchi, Della Potestà Indiretta della Chiesa, lib. 6 § VII, tom. 2.); cf. ad es. Innocenzo III, in: Lo Grasso (Rom 1939) 160 (n. 360), 172 (n. 384).

  45. Biblia Sacra (Lyon 1844) per il testo mancante nella bolla.

  46. Cf. Maccarone, Papato e Impero (Roma 1991) 1084.

  47. Biblia Sacra (Lyon 1844).

  48. Biblia Sacra (Lyon 1844).

  49. P. 2, c. 38, in: R. BUSA (a cura di), S. Thomae Aquinatis opera omnia (3 =) Quaestiones disputatae, quaestiones quodlibetales, opuscula, Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, 508.

  50. Vedi anche già sopra III./4.2, 9 - 10, sul brano famoso di Ugo di S. Vittore.

  51. Cf. Collantes (Vaticano 1993) 462, 99.

  52. Ibid., 464, 102; cf. Ladner, The concepts of "Ecclesia" and "Christianitas" (Roma 1954) 55: "Not a few writers ... have been ... ready to hold that the politico-ecclesiological doctrine of the twelth and thirteenth centuries, as it appears in St. Bernhard and Innocent III, in Innocent IV, St. Thomas, and Boniface VIII, and in a vast body of theological and canonistic works, was still based exclusively on the conception of the 'one Ecclesia that was both Church and State'."

  53. Cf. MaC 32,968 E.

  54. Breve Meruit, Extravv. Comm., lib. V., tit. VII, c. 2; Lo Grasso (Rom 1939) n. 439.

  55. Cf. Moulart (Louvain 2/1879) 210: "elle touche à des matières de foi, et le pape, parlant ex cathedra, adresse ses enseignements à l'Église universelle (...) Il n'y a, en effet, que la conclusion qui ait une autorité doctrinale vraiment absolue." Cf. anche M.-D. Chenu, Dogme et théologie dans la bulle "Unam sanctam", in: IDEM, La foi dans l'intelligence (= La Parole de Dieu I), Paris 1964, 364: "la seule clausule finale a valeur dogmatique, les autres éléments sont plus ou moins frappés par le caractère contingent des considérations historiques, politiques, philosophiques dont ils relèvent."

  56. Premessa di DS 870 - 875 (p. 279).

  57. Cf. forse anche Moulart (Louvain 2/1879) 210: "il y parle de la soumission que tous, princes et sujets, doivent à l'autorité que l'Église a reçu de Notre-Seigneur dans le choses de la religion et du salut."

  58. Cf. ibid., 209 - 217!

  59. Ibid., 212 - 213.

  60. Palmieri (Prato 1891) 550.

  61. Collantes (Vaticano 1993) 463; cf. anche ibid., 463, 100: "Filippo accusò il papa di aspirare a una ierocrazia universale, nella quale i principi fossero soggetti e vassalli del pontefice. Gli animi alla corte di Francia erano allora così esasperati che la bolla Ausculta fili fu strappata di mano al latore, Jacopo de´ Normanni, e bruciata pubblicamente. Ne fu poi redatta una falsificazione su richiesta di Pierre Flotte, nella quale era detto: Scire te volumus, quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes. Cf TOLOMEO DI LUCCA, Historia Ecclesiastica, in L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores 11, 1222."

  62. H. X. Arquillière, art. "Boniface VIII", in: Dictionnaire de Droit Canonique (XII), Paris 1937, 945.

  63. Ibid.

  64. Cf. ibid., 946.

  65. Si tratta di Matthaeus Card. Acquasparta OFM, che forse avrebbe scritto la bolla per il papa (cf. la premessa prima di DS 870 - 875 [p. 279]). Per esempio Moulart (Louvain 2/1879) 215 prende queste stesse parole del papa come prima prova della sua interpretazione potestas directa tantum in spiritualibus.

  66. Lo Grasso (Rom 1939) 188, n. 430. (Cf. Du Puy, Histoire du différend etc. 77.)

  67. A. M. Stickler, Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche attorno ai secoli XII e XIII nei decretisti e decretalisti fino alle decretali di Gregorio IX, in: Sacerdozio e Regno = Miscellan. Histor. Pont. XVIII (Roma 1954) 25.

  68. Vedi Lo Grasso (Rom 1939) 187, n. 429.

  69. Ibid., 188, n. 430.

  70. Cf. Stickler, Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche (Roma 1954) 24 - 25.

  71. Cf. Ladner, The concepts of "Ecclesia" and "Christianitas" (Roma 1954) 59: "From the latter part of the twelfth century onward, gladius materialis or temporalis more and more often meant political power in general not just coercive power."

  72. Stickler, Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche (Roma 1954) 25; prima di queste parole aveva scritto: "mentre i Papi del detto periodo affermano in teoria e in pratica un tale potere (= potere coattivo materiale, annot. dell'autore) e per lo più sotto la figura della spada materiale e concepiscono il Sacro Romano Impero precisamente in questo senso, dimostrano nello stesso tempo di aderire al tradizionale dualismo di fronte all'autorità statale come tale".

  73. Lo Grasso (Roma 1939) 191 - 192, n. 440; tutta l'' "Allegatio domini pape Bonifacii pro confirmando rege Romanorum Alberto" in: ibid., 191 - 193, n. 440 - 444; cf. anche Maccarrone, Papato e impero (Roma 1991) 1075, 39.

  74. Lo Grasso (Roma 1939), 193, n. 443.

  75. Cf. anche Ottaviani (Vaticano 1960) 109: "Imo non desunt qui dicant hanc doctrinam (= in sensum potestatis directae) a Bonifacio VIII fuisse definitam." (Cf. ad es. De Marca, De concordia sacerdotii et imperii, tom I, Neapoli 1771, II, c. 3, n. 8.)

  76. Cf. ibid., 105, 15: "Aegidius Colonna, Romae natus anno 1247, supremum diem obiit anno 1316. Notum est eius opus De potestate ecclesiastica, in cuius secunda parte ... principia illimitatae potestatis Ecclesiae in temporalibus ponuntur".

  77. H. Hemmer, art. "Boniface VIII", in: Dictionnaire de Thèologie Catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique. Leurs preuve et leur histoire (XII), Paris 1905, 1001.

  78. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, CCEO auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus Fontium annotatione auctus, Città del Vaticano 1995.

  79. Tratto dal Corpus Iuris Canonici (Extravv. commun., lib. I., tit. VIII, "De maioritate et obedientia", cap. I), ed. Friedberg, vol. II, 1245 - 1246.

  80. Le frase in nero vengono citate anche nel DS.

  81. Cf. Eph 4,5.

  82. Cf. Gen 6,16.

  83. Cf. Io 19,23.

  84. Così anche in DHü 871 (i. e. Hünermann P. in: Denzinger H., Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Quod emendavit, auxit, in linguam germanicam transtulit et adiuvante Helmuto Hoping edidit Petrus Hünermann, Freiburg i. B. - Basel - Roma - Wien 37/1991, 385.)

  85. Provocatur ad Lc 22,38 et Mt 26,52. - La teoria delle due spade fu già enunciata da Goffredo di Vendôme ed accettata da Bernardo di Chiaravalle, De consideratione, lib. 4, c. 3 C (PL 182,776).

  86. Cf. Ugo di S. Vittore, De sacramentis, lib. II, p. II, c. 4 C (PL 176,418); cf. anche Alessandro di Hales, Summa theologica 4, q 10 m 5 a 2.

  87. Rom 13,2.

  88. Cf. Tommaso d'Aquino, Ctr. errores Græcorum c. 32 (ed. Parm. t. 15,257 [a]/ed. P. Mandonnet, Opuscula omnia 3 [Pa. 1927] 325) oppure: p. 2, c. 38, in: R. BUSA (a cura di), S. Thomae Aquinatis opera omnia (3 =) Quaestiones disputatae, quaestiones quodlibetales, opuscula, Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, 508.

  89. Cf. Collantes (Vaticano 1993) 464, 1: "Il verbo latino instituere si potrebbe anche tradurre con 'istruire', ma questa mitigazione non si confà con le fonti e con il contesto."


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